Avv. Flaviano Sanzari
Rispetto alla disciplina del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), il nuovo Regolamento UE 2016/679 reca alcune novità anche in materia di reclami, ricorsi e azioni esperibili in ipotesi di trattamento di dati non conforme alla legge. In particolare, (1.) sono ora assenti gli strumenti della segnalazione e del ricorso amministrativo all'autorità di controllo (Garante), (2.) vi è dissociazione tra autorità adita e autorità decidente nell'ipotesi di attività di trattamento transfrontaliere per quanto riguarda l’istituto del reclamo e, per finire, (3.) vi è la previsione che il titolare (e/o il responsabile) sarà tenuto a risarcire il danno se non dimostra che esso non gli è “in alcun modo” imputabile.
- Il Titolo I (“Tutela amministrativa e giurisdizionale”) della Parte III (“Tutela dell'interessato e sanzioni”) del Codice Privacy, con gli articoli da 141 a 152, disciplina gli strumenti:
- L'art. 77 individua l'autorità di controllo presso cui il reclamo deve essere presentato, ossia quella dello Stato UE in cui l'interessato “risiede abitualmente”, ovvero “lavora”. In alternativa, è possibile rivolgersi a quella dello Stato in cui la presunta violazione ha avuto luogo.
- Specifica trattazione, all’interno del Regolamento, nella parte riguardante la tutela giurisdizionale, è dedicata all'azione di risarcimento del danno, “causato da una violazione del presente regolamento”.
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