Radiodiffusione via satellite e nozione di ritrasmissione via cavo

Radiodiffusione via satellite e nozione di ritrasmissione via cavo
L’8 settembre 2022 la Corte di Giustizia ha emesso una pronuncia pregiudiziale che affronta il tema della nozione di ritrasmissione via cavo interpretata secondo le disposizioni rilevanti della direttiva UE 93/83. La Corte ha disposto, da un lato, che non sussiste un diritto esclusivo in capo agli organismi di radiodiffusione di autorizzare e/o vietare la ritrasmissione via cavo; dall’altro, che non rientra nell’ambito della ritrasmissione via cavo la distribuzione di emissioni effettuata da una struttura alberghiera.

La richiesta di rinvio pregiudiziale nasceva da una contestazione avanzata da un’emittente tedesca di radiodiffusione, molto nota al pubblico germanofono, nei confronti di una società portoghese operante nel settore della promozione e gestione di alberghi, per aver quest’ultima, attraverso le proprie strutture alberghiere, garantito la messa a disposizione del pubblico di diverse emissioni di titolarità del canale tedesco, in mancanza di autorizzazione da parte di quest’ultimo.

In quanto organismo di radiodiffusione l’emittente tedesca riteneva di aver ogni diritto ad autorizzare o vietare la ricezione e l'utilizzazione del segnale da parte delle strutture alberghiere e, dunque, di vietare la ritrasmissione dei propri programmi. La società portoghese, dal suo canto, riteneva che, conformemente al diritto nazionale, gli alberghi non fossero tenuti a pagare i diritti d’autore e i diritti connessi nel caso di semplice ricezione del segnale televisivo.

In primo grado il ricorso veniva parzialmente accolto. Il giudice di prime cure in ogni caso chiariva che la diffusione via cavo delle emissioni del canale tedesco su apparecchi televisivi istallati in camere d’albergo non poteva essere considerata una “ritrasmissione di programmi”, dal momento che alcuno dei soggetti operanti detta ritrasmissione poteva essere considerato un organismo di radiodiffusione. In altri termini, secondo il diritto portoghese, detta qualifica sarebbe stata dirimente per poter ritenere configurata una violazione del diritto di ritrasmissione via cavo. A seguito di conferma del dispositivo di primo grado in grado di appello, veniva adito il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema in Portogallo) giudice del rinvio pregiudiziale, che poneva alla Corte di Giustizia una serie di questioni interpretative relative alla nozione di ritrasmissione via cavo (combinato disposto degli artt. 1 par. 3 e 8 par. 1 della direttiva UE 93/83).

Il giudice del rinvio si chiedeva, in sostanza, se la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, anche qualora effettuata da una struttura alberghiera, rientrasse nella nozione di ritrasmissione e se, sempre ai sensi della direttiva, gli Stati membri fossero obbligati a prevedere un diritto esclusivo, in capo ai soli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo di emissioni primarie di programmi televisive. A tali questioni la Corte di Giustizia rispondeva nel modo seguente:

  • non è previsto alcun diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo; 
  • non costituisce ritrasmissione via cavo la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora la diffusione sia effettuata da un soggetto diverso da un distributore via cavo ai sensi di tale direttiva, quale un albergo.
Le argomentazioni della Corte di Giustizia

Sul primo punto, la Corte di Giustizia ha chiarito nel diritto internazionale la qualità di “organismo di radiodiffusione” è richiesta perché sussista una “ritrasmissione”, ma che quest’ultima nozione corrisponde a quella di “ritrasmissione via etere”.

Diversamente, sulla diversa nozione di “ritrasmissione via cavo”, la direttiva UE 83/93 non impone agli Stati membri di stabilire un diritto specifico di ritrasmissione o di definirne la portata, ma si limita a prevedere un obbligo di garantire che la ritrasmissione via cavo avvenga nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i distributori via cavo. Ne deriva che la direttiva 83/93 disciplina soltanto l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo nel rapporto tra i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e i distributori via cavo o i cablodistributori.

Sul secondo punto, dai considerando della direttiva 83/93 si evince come le nozioni di distributore via cavo di cablodistributore designino, come anche rilevato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, unicamente gli operatori delle reti cablate tradizionali. Le strutture alberghiere, secondo questa ricostruzione, non rientrerebbero quindi nelle nozioni di distributore via cavo o di cablodistributore. Tale nozione, infatti, a dire della Corte, non sarebbe estendibile a qualsiasi soggetto che effettui una ritrasmissione poiché una tale estensione avrebbe l’effetto di ampliare eccessivamente la portata del diritto connesso di autorizzare o vietare la ritrasmissione, assimilandolo al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli

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