Ogni modifica di clausola statutarie che prevedono maggioranza "rinforzate" per l'approvazione di determinate delibere assembleari, dovrà essere approvata da una maggioranza "rinforzata" e ciò anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso. Lo ha stabilito di recente la Suprema Corte (sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016) ribaltando il precedente orientamento di giurisprudenza e dottrina, secondo cui la clausola contenente maggioranze "ultra qualificate" in assenza di una specifica previsione statutaria andava modificata con una maggioranza semplice in quanto norma eccezionale e priva di applicazione analogica. Tanto comporta che nel caso in cui in uno statuto fosse presente una clausola di maggioranza "rinforzata" che coinvolga i soci di minoranza nelle delibere aventi ad oggetto determinate materie, detta clausola potrà essere modificata solo con il coinvolgimento della medesima minoranza e non di certo da una maggioranza assembleare più limitata.
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