Secondo il Decreto Liquidità, se a causa dell’emergenza Covid-19 non fosse possibile compiere alcune delle attività volte alla predisposizione del piano concordatario, il Tribunale deve valutare caso per caso se concedere una proroga del termine previsto dalla Legge Fallimentare per il deposito del piano. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, con decreto di rigetto del 16.7.2020.
Cosa stabilisce il Decreto Liquidità
L’art. 9, comma 4, del Decreto Liquidità, convertito con la l. 5 giugno 2020 n. 40, prevede che il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, Legge Fallimentare, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può presentare istanza per la concessione di un’ulteriore proroga sino a 90 giorni. Tale facoltà è prevista anche nei casi in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.
L’istante, tuttavia, deve indicare i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19 che hanno impedito la predisposizione e il successivo deposito del piano concordatario.
Il Tribunale, se ritiene concreti e giustificati i motivi contenuti nell’istanza, concede la proroga.
La vicenda
In data 3.7.2020 la società richiedeva la concessione di una seconda proroga per il deposito del piano concordatario, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto Liquidità.
Tale istanza si basava sulla circostanza che la perizia estimativa aveva ritenuto il valore di mercato del complesso immobiliare sostanzialmente nullo in ragione dell’incidenza decisiva del costo enorme dei lavori occorrenti per il completamento della struttura e della crisi conclamata del settore immobiliare e turistico dovuta all’emergenza Covid.
Inoltre, la ricorrente sottolineava che non era più stato possibile portare avanti la trattativa con l’investitore inizialmente interessato perché il mercato immobiliare – turistico alberghiero ha subito una paralisi causata anch’essa dalla situazione emergenziale ancora in corso.
In virtù di tali motivi, la società riteneva non più attuabile il piano concordatario originariamente previsto e, di conseguenza, necessario procedere con una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione.
La decisione del Tribunale di Catania
Il Tribunale di Catania, riunito in camera di consiglio, ha rigettato l’istanza di concessione della proroga avanzata dalla società.
Secondo il Tribunale la concessione della proroga può essere concessa alternativamente nell’ipotesi in cui, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, “non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano” oppure nel caso in cui, sempre a causa dell’emergenza Covid-19, “siano mutati gli assunti del piano di tal che questo non è più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa ovvero per la sua liquidazione”.
I Giudici hanno poi specificato che la valutazione circa la concessione della proroga deve prendere in considerazione la possibilità che, beneficiando dell’ulteriore termine, l’imprenditore in concordato possa superare le circostanze che gli hanno impedito di predisporre il piano nel termine già prorogato.
Nel caso specifico, la ricorrente aveva chiesto un nuovo termine sottolineando l’esigenza di modificare l’idea originaria del piano e il sopravvenuto disinteresse da parte di un soggetto originariamente interessato all’acquisto.
Tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che parte istante non abbia fornito quei motivi concreti e giustificati richiesti dalla disposizione contenuta del Decreto Liquidità sopra menzionata.