Profilatura dell’investitore e adeguatezza di operazioni anteriori

Profilatura dell’investitore e adeguatezza di operazioni anteriori
Avv. Daniele Franzini Qualora, in vigenza del Regolamento Consob n. 11522/98, l’investitore abbia dichiarato di non volere rilasciare informazioni circa il proprio profilo di rischio, le informazioni da questi rese successivamente - segnatamente nel 2008, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Consob 16190/2007 - possono essere considerate per trarne elementi da cui dedurre le situazioni soggettive o oggettive precedenti alla dichiarazione, in base alle quali poter valutare l’adeguatezza degli investimenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, terza sezione, con la sentenza n. 4393/2017 pubblicata il 3.3.2017. Nel caso di specie, l’investitore aveva dichiarato, al momento della sottoscrizione del cd contratto quadro, di non volere fornire informazioni riguardo alla propria posizione finanziaria ed aveva confermato che l’investimento prescelto era assolutamente adeguato alla propria situazione finanziaria. Successivamente, nel febbraio 2008, l’investitore aveva, invece, fornito informazioni sul proprio profilo di rischio e sulla propria esperienza nel settore; dal relativo documento emergeva, in particolare, che l’investitore era laureata ed esercente la professione di avvocato, aveva dichiarato di avere un patrimonio particolarmente consistente e di vantare conoscenza/esperienza, in ordine a numerosi e diversificati strumenti finanziari (quali strumenti del marcato monetario, azioni, obbligazioni, divise, fondi comuni, titoli di stato, prodotti strutturati, hedge fund, derivati e prodotti assicurativi). Quanto alle finalità di investimento, aveva altresì dichiarato che intendeva perseguire una crescita a lungo termine, con investimenti in obbligazioni, azioni e strumenti a rischio elevato e di essere disposto ad accettare una certa volatilità nei prezzi. Il Tribunale ha poi affermato, in punto di diritto, che l’art. 23, comma 6, TUF prevede un’inversione dell’onere della prova, limitatamente ai giudizi di risarcimento dei danni, ponendo a carico dell’intermediario l’onere di dimostrare di aver appunto agito con la specifica diligenza richiesta, mentre ogni altro elemento fattuale, posto dall’investitore a sostegno della domanda risarcitoria, deve essere da costui provato, in base a conferente allegazione, secondo le disposizioni comuni (Cass. SU 13533/2001). Ciò considerato, il Tribunale ha concluso che l’investitore era dotato di un elevato livello culturale e professionale in campo giuridico, che gli consentiva di orientarsi nel campo degli strumenti finanziari, e che, pur non trattandosi di far retroagire gli effetti della profilatura del febbraio 2008, era possibile trarre dalla stessa dei dati e delle informazioni da cui poter dedurre - in mancanza di allegazione da parte dell’investitore volte a dimostrare mutamenti, rispetto alla propria precedente situazione soggettiva o oggettiva – l’adeguatezza delle operazioni di investimento operate negli anni precedenti (2004-2007).
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