Produzione delle copie informali dei bilanci nel giudizio prefallimentare

Produzione delle copie informali dei bilanci nel giudizio prefallimentare
Le copie informali dei bilanci, mai depositati né approvati, sono inutilizzabili da parte del debitore al fine della prova dell’insussistenza dei presupposti di fallibilità. La produzione di dette copie si risolve in una violazione dell’articolo 15 della Legge Fallimentare, tale da ripercuotersi negativamente sul tentativo dell’imprenditore di dimostrare il non raggiungimento delle soglie fissate dall’articolo 1, comma 1, della medesima Legge Fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17951 del 13 settembre 2016. L’articolo 1 della Legge Fallimentare stabilisce i presupposti soggettivi ed oggettivi per essere soggetti a fallimento. Con particolare riferimento ai presupposti oggettivi, il legislatore ha fissato le seguenti soglie dimensionali la cui presenza congiunta consente ad un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento, anche qualora eserciti un’attività commerciale: 1. attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; 2. ricavi lordi complessivi annui non superiori ad euro 200.000; 3. ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000. L’arco temporale preso in considerazione dalla norma è quello dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento. Pertanto, applicandosi in modo rigoroso il principio della ripartizione dell’onere della prova sancito dal menzionato articolo 1, nell’interpretazione datane dai Giudici di legittimità, l’imprenditore fallendo che abbia prodotto copie informali dei bilanci deve presumersi sottoponibile alla procedura concorsuale per mancato assolvimento del proprio onere probatorio.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori