Procedura monitoria presso un foro territorialmente incompetente: sanzioni dall'Antitrust

Procedura monitoria presso un foro territorialmente incompetente: sanzioni dall'Antitrust
Avv. Daniele Franzini   All'esito dell'adunanza del 18.5.2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato tre compagnie assicurative per pratiche commerciali scorrette poste in essere nella fase di recupero dei crediti vantati nei confronti di consumatori. In particolare, la condotta illecita si è concretizzata nella sistematica instaurazione dei procedimenti di ingiunzione presso fori diversi da quello del consumatore e nella successiva notifica delle ingiunzioni di pagamento conseguentemente emesse. Preliminarmente, l'Autorità ha rilevato che le attività di recupero di crediti sono valutabili come "pratiche commerciali post-vendita", disciplinate specificamente dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali. Quando il consumatore ha un debito verso un professionista, il recupero di tale credito - svolto sia a livello aziendale che da parte di professionisti terzi - è comunque direttamente legato alla vendita e/o fornitura di prodotti e/o servizi. Con la conseguenza, stando all'iter argomentativo seguito dall'Antitrust, che l'attività di recupero dei crediti ricade nel campo di applicazione della citata Direttiva (trasposta in Italia negli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo) e nell'ampia definizione di pratica commerciale di cui al Codice del Consumo. Nelle fattispecie concrete sottoposte al vaglio dell'Autorità, le pratiche incriminate erano volte ad indurre il consumatore medio, mediante un indebito condizionamento, a pagare l'importo richiesto pur di non esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, foriero di maggiori spese. Tale condotta, imputabile alle società in quanto posta in essere, direttamente, attraverso propri legali di fiducia che agivano con procura rilasciata dalla stessa società, integra, per l'Autorità , una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, tale contegno non è volto a esercitare un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito, bensì ad ingenerare nel consumatore medio il convincimento che fosse preferibile provvedere al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che avrebbe reso più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio. Dunque, l'inoltro di ricorsi per decreto ingiuntivo presso una sede diversa da quella territorialmente competente è, secondo l'Autorità , una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei consumatori interessati, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti, ciò indipendentemente dalla sussistenza ed esigibilità del credito. A nulla rileva il fatto che la pretesa della società sarebbe stata preventivamente e positivamente vagliata da un giudice: i presupposti per la concessione della provvisoria immediata esecutività sono svincolati dalla questione relativa alla competenza, ossia il profilo qui in rilievo, peraltro nell'ambito di un procedimento sommario e privo di contraddittorio. Ed in ogni caso l'eventuale declinatoria di incompetenza da parte del giudice investito dell'azione non costituisce un'adeguata forma di tutela del consumatore.
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