Costituisce mera irregolarità, come tale non comportante la nullità del precetto, il mancato inserimento, nell'atto di precetto, del nuovo avvertimento ex art. 480 c.p.c., secondo cui il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Lo ha deciso il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 28 gennaio 2016.
In precedenza, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 dicembre 2015, aveva dichiarato nullo il precetto privo dell'avvertimento.
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