Precetto e nuovo avvertimento

Precetto e nuovo avvertimento
Con la recente sentenza n. 4347/2016, pubblicata in data 30 marzo 2016, il Tribunale di Milano, modificando il proprio orientamento sin qui espresso, ha affermato che costituisce mera irregolarità, come tale non comportante la nullità del precetto, il mancato inserimento, nell'atto di precetto, del nuovo avvertimento ex art. 480 c.p.c., secondo cui il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale di Milano ha valorizzato: il primo comma dell'art. 156 c.p.c. (il quale "esclude che si possa dichiarare la nullità degli atti processuali ove tale nullità non sia espressamente prevista dalla legge"), il secondo periodo dell'art. 480 c.p.c. (che "non indica che l'omissione dell'avvertimento determina la nullità del precetto") e il terzo comma dell'art. 156 c.p.c. (il quale stabilisce che la nullità non può pronunciarsi quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, ovvero "invitare il debitore all' adempimento spontaneo", scopo il cui raggiungimento non può ritenersi pregiudicato dall'omissione dell'avvertimento in questione).
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