Il socio accomandante ha il diritto di ispezionare i locali aziendali in virtù del potere di ispezione che gli riconosce l’articolo 2320 c.c., seppure con riferimento alle scritture contabili ed ai documenti della società. Lo ha stabilito con ordinanza del 27 settembre 2016 il Tribunale di Fermo nell’ambito di un procedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c.. Il diritto di ispezione documentale può essere esteso dal socio ai locali aziendali ed ai beni aziendali quando non sia possibile esercitare un effettivo controllo sulla gestione dell’azienda sulla sola base della documentazione e quando risulti funzionale all’esercizio del diritto di controllo da parte del socio non amministratore al fine di far valere interessi individuali. Resta in ogni caso necessario che si rispetti il canone della buona fede, dovendosi evitare che l’atto ispettivo costituisca intralcio all’attività dell’amministrazione, trasformandosi, di conseguenza, in atto emulativo o ostruzionistico. Elemento essenziale per la tutela cautelare di questo diritto rimane la dimostrazione del pregiudizio conseguente alla mancata ispezione del socio circostanza che il Tribunale di Fermo non ha ritenuto sussistere nel caso specifico tanto da rigettare la richiesta per il provvedimento di urgenza. Il provvedimento fissa, in ogni caso, un principio nuovo ed importante a garantire l’effettività del controllo sulla gestione aziendale da parte del socio accomandatario.
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