Plagio di traduzione: la Cassazione conferma gli elementi probatori

Plagio di traduzione: la Cassazione conferma gli elementi probatori
Avv. Alessandro La Rosa Con sentenza n. 44587 dello scorso 24 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata sulla dibattuta questione del riconoscimento di tutela per le opere derivate in quanto elaborazioni di carattere creativo dell’opera originale, confermando come, anche la riproduzione di una traduzione possa integrare il plagio. La Corte ha smentito l’irrilevanza della parzialità della riproduzione, confermando come “in tema di protezione del diritto d’autore, tanto di un’opera originale quanto di un’opera derivata, si ha violazione della paternità dell’opera non solo quando questa è copiata integralmente, cioè quando vi sia la riproduzione abusiva di essa, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell’opera precedente sono replicati da quella successiva, risultando penalmente rilevante anche la condotta di riproduzione parziale ossia di singole parti dell’opera usurpata, integrando entrambe le modalità della condotta di reato di cui all’art. 171, lett. a) L. n. 633/1941”. In tutta evidenza la condotta plagiaria è dunque ravvisabile ogniqualvolta si operi una riproduzione, anche parziale e con modifiche irrilevanti, di una traduzione in grado di distinguersi per un minimo gradiente di creatività nel rifacimento in altra lingua dell’opera originale. Tra i principali elementi costitutivi la prova della mancanza dell’apporto innovativo nella traduzione plagiaria sono stati messi in risalto in particolare, la mancanza di un apporto novativo laddove le modificazioni lessicali introdotte erano finalizzate alla mera contraffazione della precedente traduzione, la presenza di identici refusi e il dato quantitativo del testo riproposto pari a circa il 90 per cento.
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