Avv. Andrea Bernasconi
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.Così si sono espresse Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, in materia di contratti.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno ritenuto non condivisibile l’idea che il patto fiduciario debba necessariamente rivestire la forma scritta ai fini della sua validità perché, se così fosse, si dovrebbe escludere la validità di tutti quegli atti negoziali posti in essere nell’ambito dei rapporti relazionali (es: si pensi ai rapporti di parentela e di coniugio). Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura privata, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi al più un problema di prova, non di validità del pactum.
Alla luce di ciò, le SS. UU. della Corte di Cassazione sono giunte alla conclusione che “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ri-trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.