Paternità esclusiva di opera letteraria. Creatività soggettiva e plagio camuffato

Paternità esclusiva di opera letteraria. Creatività soggettiva e plagio camuffato
Il Tribunale ordinario di Milano ha chiarito i criteri giuridici necessari per stabilire la sussistenza del c.d. plagio camuffato in relazione alle opere letterarie.
La vicenda processuale

Con sentenza del 9 ottobre 2019, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di accertamento di plagio asseritamente verificatosi a danno dei titolari dei diritti di privativa autorale in relazione all’opera letteraria “La carità di Giulia – Voci da una storia d’Inquisizione”. A detta di quest’ultimi, l’opera controversa “Io, Partenope” sarebbe stata caratterizzata da varianti minime rispetto all’opera originale. Gli attori hanno lamentato un plagio tanto sostanziale quanto formale e, dunque, da un lato, la scelta di narrare una medesima vicenda storica, dall’altro, la sussistenza di somiglianze nello sviluppo narrativo e strutturale.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha rigettato ogni doglianza attorea.

Il Giudice ha anzitutto stabilito che le doglianze attoree erano da inquadrarsi alla stregua di domande di accertamento sulla sussistenza del c.d. plagio camuffato. Ed infatti, gli attori asserivano che le varianti introdotte nell’opera contestata non potevano ritenersi sufficienti ad attribuirle autonomia rispetto all’opera originale.

Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha chiarito che la circostanza per cui due opere letterarie si riferiscano ad una medesima vicenda storica e traggano spunto da una medesima idea ispiratrice non può costituire prova di plagio sostanziale; ha aggiunto, poi, che eventuali affinità lessicali e strutturali non possono essere considerate, per ciò solo, prova di plagio formale.

I principi stabiliti dal Tribunale di Milano

Affinché sia possibile accogliere una richiesta di accertamento di plagio, il Tribunale ha statuito che, tra le due opere letterarie in conflitto, è necessario possa riscontrarsi una coincidenza nel modo concreto di realizzazione ovvero una vera e propria “trasposizione del nucleo individualizzante” dell’opera antecedente nell’opera letteraria successiva.

Questo perché il carattere di originalità non implica una novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi. Tale verifica presuppone, dunque, un’analisi quantitativa e qualitativa.

Ne deriva che, al fine di scongiurare la sussistenza di plagio, sarà necessario stabilire se ed in che misura le corrispondenze rilevate tra le due opere letterarie in conflitto riguardino elementi di dettaglio e/o caratteristiche irrilevanti per la sussistenza del carattere di creatività e originalità.

Di conseguenza, l’apporto di creatività dell’autore dell’opera successiva è riscontrabile anche in varianti minime della forma soggettiva nell’ambito della quale può trovare espressione una medesima idea. È infatti la “creatività soggettiva”, in quanto tale, a rilevare ai fini della protezione autorale. 

Avv. Alessandro La Rosa e Avv. Maria Giorgia Mazzilli

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