Parità di trattamento per i media audiovisivi?

Parità di trattamento per i media audiovisivi?
Avv. Alessandro La Rosa   Riflessioni critiche alla proposta di modifica della direttiva AVMS. La Commissione Europea ha da poco presentato una proposta di modifica della Direttiva 2010/13/UE ("Direttiva sui servizi di media audiovisivi"). L'intervento della Commissione muove dalla considerazione che l'evoluzione della tecnologia e del mercato, pur non avendo portato alla perdita di centralità della televisione lineare, ha fatto emergere nuovi operatori, come i "fornitori di video a richiesta e piattaforme per la condivisione di video", che "si contendono lo stesso pubblico", pur risultando "soggetti a norme diverse e a livelli differenti di tutela dei consumatori". Si tratta di un presupposto evidentemente corretto e condivisibile che, tuttavia, sembra tradito da quello che poi è, in concreto, il testo della proposta che, lungi dal voler introdurre regole omogenee per operatori che si rivolgono "appunto- ad uno "stesso pubblico", introduce un doppio regime di responsabilità che favorisce nettamente uno degli operatori in competizione: le piattaforme per la condivisione di video. C'appare in primo luogo evidente laddove viene proposto di creare una nuova figura di operatore, le "video-sharing-Platform" appunto, la cui principale caratteristica sarebbe la memorizzazione (e diffusione) di un "large amount" di "user-generated-videos"(da intendersi come tali sia i contenuti effettivamente creati dagli utenti, sia quelli semplicemente "caricati" dagli utenti stessi) in relazione ai quali l'operatore "non ha responsabilità editoriale" (art. 1). Fra le modifiche proposte vi è l'applicabilità alle "video sharing Platform" delle deroghe all'ordinario regime di responsabilità attualmente riservato esclusivamente ai meri fornitori di servizi di hosting (dall'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE) e di prevedere “sostanzialmente- come unico onere in capo a tali piattaforme quello di apprestare misure minime finalizzate ad impedire che determinati contenuti possano nuocere ai minori o a proteggere gli utenti da contenuti di incitamento all'odio o alla violenza. Le video sharing platforms costituirebbero quindi un tertium genus, soggetto ad un regime di responsabilità distinto sia da quello dei fornitori di media audiovisivi che da quello dei meri hosting provider. Una proposta che nasce con l'obiettivo dichiarato di "armonizzare" il quadro normativo dei fornitori di servizi di media audiovisivi ma che, al contrario, non solo non è condivisibile per le evidenti disparità di trattamento che introduce ma che appare persino anacronistica, se solo si considera che negli Stati Uniti, dove inizialmente è stato disciplinato il fenomeno degli illeciti commessi attraverso intermediari del web, è già allo studio una modifica del Digital Millenium Copyright Act ("DMCA", a cui è in parte ispirata la direttiva 2000/31/CE), fortemente caldeggiata dagli autori e dall'industria creativa per ottenere più efficaci strumenti di contrasto alla pubblicazione non autorizzata di opere creative.
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