Ordini di investimento. Disconoscimento delle firme

Ordini di investimento. Disconoscimento delle firme
Avv. Daniele Franzini In tema di intermediazione finanziaria, non vertendosi - con riferimento ai singoli ordini di investimento ed alle polizze "unit linked" - in una ipotesi nella quale sia richiesta per legge la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", non sussiste alcun onere, per colui che intenda giovarsi dei documenti disconosciuti, di proporre l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ben potendosi avvalere della prova testimoniale e di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30104 del 21.11.2018. Dapprima, la Suprema Corte ha rilevato che la prescrizione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al solo contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario. Neppure - ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c., la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente - la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine costituisce un requisito di forma "ad probationem" degli ordini suddetti, ma semplicemente uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere. Inoltre, la Corte ha affermato che un siffatto obbligo doveva essere escluso, in quanto non era stato neppure dedotto in giudizio - nel caso sul quale si è pronunciata - che il contratto quadro prevedesse espressamente la forma scritta ad substantiam o ad probationem anche per gli ordini di investimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1352 c.c..
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