Avv. Daniele Franzini
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto.
Tuttavia, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; diversamente, laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore.
Lo ha stabilito la S.C. con la sentenza n. 9173 del 12.4.2018.
Il senso effettivo - e del tutto condivisibile - di siffatta ricostruzione sistematica non è quello di negare l'immediata efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione (efficacia che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa specificazione in essa contenuta), e neanche quello di negare in radice la possibilità per il creditore di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all'intimazione dell'atto di precetto, ma semplicemente quello di impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell'ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo.
Per tali motivi, dunque, nel caso in cui l'atto di precetto venga notificato dal creditore senza che sia stato preceduto dalla notificazione o comunicazione dell'avvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione, e laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, e quindi non possa ritenersi inadempiente, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese di precetto (e dell'eventuale successiva esecuzione), in quanto non necessarie e non giustificabili nell'ottica del principio di correttezza e buona fede nell'attuazione dei rapporti obbligatori, resteranno a carico dello stesso creditore intimante.
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