Nel caso in cui il creditore procedente notifichi l'ordinanza di assegnazione al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza però averlo preventivamente informato, può configurarsi un abuso dello strumento esecutivo, e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9390/2016, secondo cui, se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente. E tale vizio può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione.
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