Opposizione a precetto per debiti tributari. Intervengono le Sezioni Unite

Opposizione a precetto per debiti tributari. Intervengono le Sezioni Unite
Avv. Daniele Franzini In materia di esecuzione forzata tributaria sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nel caso di opposizione all’atto di precetto che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti. A chiarirlo sono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 24965/2017, depositata il 23.10.2017. La pronuncia riguarda la vicenda di un contribuente che aveva impugnato, per motivi attinenti la giurisdizione, la decisione di una corte di appello secondo cui doveva essere del giudice tributario e non di quello ordinario la competenza in merito ad un procedimento di opposizione al precetto avverso una ingiunzione fiscale relativa ad Ici. Secondo il contribuente sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice tributario, perché era stata rilevata la nullità dell’atto di precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune. Più in particolare egli riteneva che l’ingiunzione fiscale, a differenza di quanto aveva fatto il Comune, non poteva essere azionata secondo modalità differenti dall’iscrizione a ruolo tramite concessionario. Le Sezioni Unite hanno dato atto dell’esistenza, sul punto, di un differente orientamento di legittimità. Un primo orientamento ritiene che l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario perché la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione del titolo esecutivo, restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari. Altro diverso orientamento prevede che l'opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziati da nullità derivata dalla asserita nullità degli atti presupposti si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. Tale ultimo orientamento appare preferibile per la Suprema Corte, secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma l, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di precetto, cioè  la mancata notificazione dell'atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.). L'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 prevede un'ipotesi d'impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile “non conosciuto" unitamente al successivo atto notificato e, quindi, "conosciuto" al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità; la mancata notificazione della cartella di pagamento rende, quindi, l'atto di precetto impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria. Sotto il profilo letterale, l'orientamento che vedrebbe devoluta al giudice ordinario l'impugnazione dell'atto di precetto incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento sarebbe in contrasto con l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo: con riferimento alle procedure esecutive aventi ad oggetto entrate tributarie sarebbe, quindi, un rimedio precluso dal divieto espresso dal predetto art. 57 D.P.R. n. 602/1973. La soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 Cost. è data dal riconoscimento della facoltà per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all'atto di precetto (atto successivo), ai sensi dell'art. 19,comma 3, D.Lgs. n. 546/92. Anche se l'impugnazione degli atti dell'esecuzione successivi alla cartella di pagamento e, comunque, all'atto presupposto è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art.2,comma l, secondo periodo D.Lgs. n. 546/1992, esigenze di ordine sistematico impongono di ammettere la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario, allorché si contesti l'avvenuta notifica della sottostante cartella di pagamento nel caso in cui il contribuente, per la prima volta, viene a conoscenza dell'atto presupposto a seguito della notifica del titolo esecutivo formato nei propri confronti.
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