Opposizione di terzo revocatoria proposta dal socio creditore

Opposizione di terzo revocatoria proposta dal socio creditore
Con ordinanza n. 15875 del 17 maggio scorso la Cassazione ha stabilito che è ben possibile che un socio proponga l’azione di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. nei confronti della società, qualora rivesta la qualifica di creditore della stessa per avere effettuato dazioni di denaro a favore della società aventi natura di finanziamento.

Nei prossimi paragrafi si andranno, dunque, ad analizzare le principali caratteristiche dell’opposizione di terzo revocatoria e i presupposti della qualità di creditore attribuibile al socio nei confronti della società.

Il caso in esame

Nel caso di specie, un socio di una società immobiliare proponeva opposizione di terzo revocatoria avverso un lodo arbitrale con cui era stata disposta la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare. Ad avviso del socio il lodo era, infatti, “fraudolento ed architettato in suo danno dalle parti” con conseguente evidente pregiudizio a proprio carico, tenuto peraltro conto della “somma considerevole” che lo stesso aveva versato alla società per consentirle di concludere il contratto medesimo.

La Corte d’Appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta sulla scorta del principio della separazione tra il patrimonio della società e quella del socio ex art. 2462 c.c.: in tal senso considerava la partecipazione del socio nella società di capitali un bene inidoneo ad essere direttamente danneggiato da vicende legate all’inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, essendo il pregiudizio patito dal socio al massimo indiretto e consistente nella perdita di valore della propria partecipazione sociale. Tale aspetto – unitamente al fatto che non si era accertato a che titolo fosse stata versata la suddetta somma – escludeva quindi in capo al socio il ruolo di creditore sociale e la conseguente sua legittimazione a proporre l’opposizione revocatoria.        

Il socio soccombente in Appello ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando l’omessa qualificazione della somma versata come vero e proprio prestito, attribuente, appunto, allo stesso la qualità di creditore sociale legittimato ad agire ex art. 404 c.p.c..

L’opposizione di terzo revocatoria e la qualità di creditore del socio

Come anticipato, l’opposizione di terzo revocatoria è disciplinata dall’art. 404, comma 2, c.p.c. ai sensi del quale “gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno”. Si tratta, dunque, di un mezzo di impugnazione che può essere esperito solamente nei casi di dolo o collusione tra le parti, con il fine di eliminare il pregiudizio patito dal terzo. Secondo la giurisprudenza, per l’esercizio dell’opposizione è sufficiente – per quanto qui di interesse – il possesso della qualità di creditore in capo all’opponente, che deve rivestire tale qualità in modo certo, al momento della proposizione dell’opposizione, non essendo necessario che la stessa sia anteriore rispetto all’inizio della causa.

Ebbene, in che termini un socio di una società di capitali può essere considerato creditore della società stessa e quindi agire ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c.?

Secondo la Cassazione è necessario ricercare quale sia la causa concreta della dazione di denaro alla società, ossia la ragione che ne giustifica il versamento, mediante accertamento in concreto della volontà delle parti del negozio. In tal senso, tra le tipologie di dazione analizzate nell’ordinanza (“conferimento”, “finanziamento dei soci”, “versamento a fondo perduto o in conto capitale”, “versamento finalizzato ad un futuro aumento di capitale”), i Giudici di legittimità pongono l’accento sul finanziamento dei soci, unico in grado di attribuire al socio la qualità di creditore sociale. Versare alla società una somma di denaro a titolo di finanziamento attribuisce, infatti, al socio il diritto alla restituzione della stessa e ciò in quanto tale somma va considerata alla stregua di un mutuo ex art. 1813 c.c., ossia tale da parificare il socio ad “un qualsiasi terzo che concedesse alla [società] un puro prestito da rimborsare”.

La conclusione della Cassazione

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito. Ad avviso dei Giudici di legittimità la Corte d’Appello aveva, infatti, omesso “ogni concreta indagine sulla effettiva natura e qualificazione giuridica da attribuirsi alla dazione di denaro” effettuata dal socio, senza perciò valutare la posizione creditoria o meno del socio e le relative conseguenze “in punto di riconoscimento della legittimazione” dello stesso a proporre l’opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c..

Avv. Francesca Folla e Dott.ssa Evita Zaccaria

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