Opposizione di terzo

Opposizione di terzo
Nell’ipotesi di pignoramento mobiliare, eseguito presso la ‘casa’ del debitore, locata con contratto di locazione intestato ad un terzo, il locatario può proporre opposizione all’esecuzione, ma a tal fine è gravato dall’onere di provare di essere proprietario dei beni pignorati in virtù di atto avente data certa anteriore al pignoramento. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con la recente ordinanza del 18 ottobre 2016. L’esistenza di un contratto di locazione intestato ad un terzo, avente ad oggetto l’immobile costituente la ‘casa’ del debitore, non impedisce, secondo i giudici palermitani, il pignoramento mobiliare a carico del locatore, non essendo detto titolo contrattuale idoneo a provare il diritto di proprietà del locatario sui beni mobili presenti nell’immobile e sottoposti a pignoramento. Per ‘casa’ del debitore deve intendersi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 513, 621 e 622 c.p.c., quella in cui il debitore abita di fatto e stabilmente, ancorché un soggetto terzo sia proprietario dell’immobile ovvero titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile medesimo.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori