Opposizione all’esecuzione

Opposizione all’esecuzione
Configura una contestazione del diritto del creditore medesimo di procedere ad esecuzione forzata (individuale) - e non attiene semplicemente alla regolarità di uno o più atti di esecuzione ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva – l’eccezione relativa all’impossibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 L.F.,. Di conseguenza, la contestazione sollevata da debitore-fallito deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, come tale, non può dirsi assoggettata al regime, anche di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. (secondo cui la notificazione dell’atto di opposizione deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto). Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14449 del 15.7.2016.
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