Ai fini del decorso del termine perentorio previsto per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rileva anche la conoscenza di fatto del provvedimento del giudice dell’esecuzione, acquisita – a prescindere dalla rituale notifica a cura della controparte – per il tramite della semplice comunicazione al difensore effettuata a mezzo telefax da parte della cancelleria.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1560 del 20.1.2017.
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