L’omessa indicazione del titolo esecutivo non rende nullo l’atto di precetto, laddove, chi lo riceve, dal contenuto complessivo dell’atto è in grado di identificare con certezza quale sia il titolo esecutivo e la circostanza che lo stesso sia stato effettivamente notificato.
Così ha di recente statuito la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 15316 del 20 giugno scorso, ha ritenuto valido l'atto di precetto notificato in rinnovazione di un precedente precetto, in cui vi era l'indicazione degli estremi della sentenza di condanna, sulla base del quale era intimato il debitore, e con la precisazione che tale sentenza era stata notificata unitamente al primo precetto.
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