Cronaca giudiziaria: la fonte non esonera il giornalista dall’onere di verifica

Cronaca giudiziaria: la fonte non esonera il giornalista dall’onere di verifica
La natura della fonte non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità. La scriminante della verità putativa esige l'adempimento, da parte di chi intende esercitare il diritto di cronaca giudiziaria, di specifici oneri di verifica che investono ogni genere di fonte.
Il caso

Il caso ritenuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre us (n. 21969/2020) ha ad oggetto la presunta diffamatorietà di una notizia tratta da un atto giudiziario .

La fonte della notizia

Il fondamento della doglianza è dettata proprio dalla natura della fonte da cui il giornalista avrebbe tratto la notizia - dimostratasi poi falsa - tale da creare un'affidabilità “privilegiata” già sufficiente, secondo la difesa di quest'ultimo, ad integrare quantomeno l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, esonerando da verifiche ulteriori sulla veridicità dei fatti così attestati.

Il giornalismo d'inchiesta

Tale prospettazione, a detta della Corte di Cassazione, contrasterebbe però con la giurisprudenza; in particolare - citando una decisione invocata nel ricorso (Cass. Sez. 3, 4 febbraio 2005, n. 22719) secondo cui il giornalista deve intendersi esonerato dall'onere di verifica dell'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui il fatto da pubblicare “provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria” - la Corte ha specificato che tale principio non può non correlarsi a contingenti notizie di cronaca quotidiana sullo svolgimento di arresti e indagini, non potendo comportare un esonero assoluto da ogni verifica, bensì conformandola alla situazione cronologico giuridica in cui si rinviene la fonte.

Conclusioni

Secondo la Corte, l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata per il presunto elevato livello di attendibilità della fonte, se il giornalista non ha provveduto alla dovuta verifica della notizia, soprattutto nel caso in cui sia trascorso un non indifferente lasso di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo.

 

Avv. Ginevra Proia

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