Obblighi informativi non limitati al contratto quadro

Obblighi informativi non limitati al contratto quadro
Gli obblighi informativi della banca nei confronti di un investitore non sono circoscritti al solo contratto quadro, ma riguardano anche i singoli ordini di acquisto e ne legittimano la risoluzione, nella misura in cui la violazione degli stessi, per la sua importanza, si riveli idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 16820 del 9.8.2016. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che se, da una parte, è vero che la delibera Consob del 1997 n. 10943 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte, concernente due operazioni di acquisto di titoli poste in essere in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'emanazione del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998), nel disciplinare gli obblighi informativi degli intermediari, ne colloca l’adempimento per lo più nella fase anteriore alle operazioni di investimento, dall’altra, va considerato che l’obbligo di informazione che la legge mette a carico dell’intermediario è più ampio. I vincoli informativi che caratterizzano prevalentemente il contratto quadro, la cui funzione essenziale è costituita dalla determinazione del contenuto delle future operazioni d'acquisto e di vendita, vanno quindi ad inserirsi nei singoli ordini d’investimento e disinvestimento, divenendo parte integrante del regolamento contrattuale, con la conseguenza che l’inadempimento degli obblighi dalle stesse derivanti può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
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