Non può ritenersi sufficiente a giustificare l’omissione di ogni informazione e valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario la circostanza che l’investitore abbia dichiarato, in sede di stipula del c.d. contratto quadro, di possedere un’esperienza “alta” sui tutti i prodotti finanziari indicati nel modulo, perché l’asserita conoscenza non comporta di per sé l’inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all’art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/98, con conseguente esonero dell’intermediario dagli obblighi anzidetti.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18702 del 23.9.2016, la quale ha aggiunto che neppure il fatto che nel medesimo contesto l’investitore avesse dichiarato una propensione al rischio “alta” può valere ad escludere tout court l'obbligo di valutazione di adeguatezza dell’investimento, del quale l’intermediario deve comunque dimostrare positivamente l'adempimento, tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza.
Related Posts