Il Mise con il parere n. 361851 del 17 novembre scorso, stabilisce che le Start-up innovative, che intendono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo per accedere al regime speciale della Legge 221/2012, devono redigere il bilancio d'esercizio con allegata la nota integrativa.
Il parere del Ministero sembra contraddire la nuova disciplina semplificatoria introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015, che, nel recepire la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto un regime particolare per le micro-imprese, stabilendo, tra l’altro, anche la soppressione dell’obbligo della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario. Le novità previste dal Decreto n. 139, riguardano, inoltre, i principi di redazione, gli schemi di bilancio, l’eliminazione dei conti d’ordine dallo stato patrimoniale, i costi di ricerca e pubblicità che non vanno più indicati tra le immobilizzazioni e l’obbligo del rendiconto finanziario. Il Mise, rispondendo a un quesito sollevato da uno studio di consulenza evidenzia come, in base alla normativa sulle start up innovative in relazione alle spese in ricerca e sviluppo (che devono essere pari al 15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), queste ultime ove prese in considerazione come requisito obbligatorio per accedere alla disciplina speciale devono risultare “dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa”. Per tale motivo il bilancio di esercizio delle start up deve essere redatto ugualmente in maniera completa e deve comprendere anche la nota integrativa con il dettaglio della voce relativa alle spese in ricerca e sviluppo. In definitiva, più ordine nella contabilità ed una totale trasparenza dei conti delle start up.
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