Avv. Daniele Franzini
Entro il primo ottobre 2016 banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti saranno tenuti a dare applicazione alla delibera n. 343/2016 con cui il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), nel dare attuazione all’art. 120 del TUB, ha ridisegnato la disciplina della produzione di interessi nell’ambito delle operazioni di raccolta del risparmio.
La disposizioni che entreranno in vigore nei prossimi giorni prevedono, innanzitutto, che nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori; periodicità che non potrà in ogni caso essere inferiore ad un anno.
È inoltre previsto che gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengano esigibili non prima del primo marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati. Affinché gli interessi maturati diventino effettivamente esigibili, sarà inoltre necessario che sia trascorso un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando sia stata fornita al debitore – tramite apposita comunicazione - effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi.
Divenuti esigibili, gli interessi maturati produrranno gli ulteriori interessi di mora.
Il cliente potrà inoltre autorizzare (anche preventivamente) l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengano esigibili. L’autorizzazione sarà revocabile in ogni momento. Anche in questo caso le somme addebitate saranno considerate sorte capitale e potranno, evidentemente, far maturare ulteriori interessi.
Le nuova normativa si applica nei rapporti fra “intermediario” (ovvero banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti) e “cliente” (definito come “qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario” ad esclusione, principalmente, delle banche, degli altri operatori del settore creditizio e delle compagnie assicurative).
Nel caso in cui il rapporto fra “cliente” e “intermediario” cessasse anticipatamente, invece, gli interessi maturati diventeranno immediatamente esigibili mentre il saldo relativo alla sorte capitale potrà continuare a produrre interessi secondo le previsioni previste nel contratto, con il limite che non sarà ammessa la produzione di ulteriori interessi sugli interessi stessi.
Con l’ultima delibera viene quindi completata la riforma, e la razionalizzazione, della disciplina dell’anatocismo nel settore bancario.
In particolare, viene superata quella corrente giurisprudenziale e dottrinaria che aveva ritenuto che in ambito bancario dovesse ritenersi sempre preclusa la produzione di interessi anatocistici. Orientamento che danneggiava, oltre che le banche, gli stessi clienti che si vedevano preclusa la possibilità di prevedere contrattualmente la posticipazione del pagamento degli interessi.
Tali esigenze sono state prese in considerazione dalla recente riforma in cui, come si è visto, viene contemperata la legittima aspettativa del creditore a vedersi pagata una obbligazione pecuniaria “scaduta” con quella del debitore a prorogare l’esigibilità di tale obbligazione che altrimenti sarebbe chiamato ad onorare, se non spontaneamente, in giudizio.
Related Posts