Nuova vita per le competenze delle assemblee speciali

Nuova vita per le competenze delle assemblee speciali
Con la Massima 161 dell’11 aprile 2017, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito la possibilità di definire in statuto ulteriori competenze delle assemblee speciali dei soci appartenenti a categorie particolari di azioni (o di quote visto che la disposizione in questione si ritiene applicabile anche alle s.r.l.). L’art. 2376 c.c., al riguardo, stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea generale, nel caso pregiudichino i diritti di una categoria di azioni, debbano essere approvate anche dall'assemblea speciale dei portatori delle azioni della categoria interessata. Non viene tuttavia definita l’estensione del concetto di pregiudizio. Secondo il Consiglio Notarile sarebbe, allora, possibile prevedere una clausola “interpretativa” che consente ai soci di individuare il carattere pregiudizievole delle deliberazioni, includendo, quindi, nel catalogo delle delibere che richiederanno l’approvazione dell’assemblea speciale tutte quelle che i soci avranno identificato statutariamente come potenzialmente pregiudizievoli. È possibile inoltre - ed è forse anche più semplice - prevedere, a contrario, quali siano le delibere che non saranno, invece, considerate pregiudizievoli. Lo statuto può, inoltre, prevedere per l’assemblea speciale competenze ulteriori rispetto alla sola approvazione delle delibere come per il caso di diritti di categoria quali quelli particolari e relativi alla designazione o alla nomina dei componenti degli organi sociali o all’esercizio del casting vote su determinate materie. Da ultimo, stante il tenore dell’articolo 2376 c.c., il quale richiama solo regole relative al verbale e alle riunioni dell’assemblea speciale, sarà possibile inoltre prevedere liberamente tramite statuto sia i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea speciale sia le modalità di convocazione.
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