E’ illegittimo il regolamento aziendale che vieta di svolgere altra attività al lavoratore assunto a tempo parziale.
Un lavoratore dipendente di un patronato, assunto con contratto di lavoro part-time veniva licenziato per avere contravvenuto al regolamento aziendale che imponeva al lavoratore di astenersi da ogni tipo di attività lavorativa non espressamente autorizzata.
Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda dichiarando l’illegittimità del licenziamento. La Corte territoriale riformava integralmente la sentenza sul presupposto che riteneva sussistere una lesione del vincolo fiduciario nella condotta del lavoratore che aveva svolto attività lavorative fuori dall’orario di lavoro senza comunicarle al proprio datore di lavoro.
La sentenza della Corte territoriale fondava il proprio convincimento sul rilievo che il divieto del regolamento aveva carattere assoluto e non presentava spazi interpretativi di sorta che giustificassero l'inottemperanza allo stesso, a meno di munirsi di apposita autorizzazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017 ha annullato integralmente la decisione della Corte di Appello sul rilievo che un regolamento che attribuisca al datore di lavoro un potere di imporre un divieto assoluto al proprio dipendente part-time di svolgere attività lavorativa deve ritenersi nullo.
L'unica lettura interpretativa coerente con il dettato costituzionale di cui agli artt. 4 e 35 Cost. – afferma la Corte di Cassazione è quella che legittima la verifica della incompatibilità in concreto della diversa attività, svolta al di fuori dell'orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., mentre sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un'altra attività lavorativa.
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