Nei contratti swap la causa è ravvisabile nell’assunzione di un rischio (alea) a fronte di un corrispettivo, al pari di una scommessa e, pertanto, ai fini della liceità della stessa, l’alea dev’essere razionale e, come tale, calcolabile.
Per tale ragione tutti gli elementi dell’alea, ivi inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ivi inclusa l’asimmetria iniziale tra prestazioni, ossia il “prezzo” iniziale e potenziale dello swap (c.d. Mtm), devono essere, ex ante, ben definiti e conosciuti con certezza dal cliente, anche al fine dell’espressione di un consenso informato, pena la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c..
Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna con la sentenza del 3 luglio 2018, n. 2042.
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