Nullità della pattuizione di interessi ultralegali e onere della prova del credito

Nullità della pattuizione di interessi ultralegali e onere della prova del credito
Avv. Daniele Franzini Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto e non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre dieci anni; ciò in quanto non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, non si può poi ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza n. 13258 del 25 maggio 2017. In particolare, la S.C. ha premesso che l'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca, giacché l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, sicché la mancata contestazione dell'estratto conto – con la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate – riguarda solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale. Ciò posto, la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, l’istituto di credito ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito; tale principio vale anche per l’ipotesi di interessi anatocistici non dovuti. Tale operazione di ricostruzione implica la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente, attraverso un'integrale riconsiderazione del dare e dall'avere, dal momento che non risulta possibile giungere a tale rideterminazione utilizzando il saldo - comprensivo di capitali e interessi - al momento della chiusura del conto, essenzialmente per due ragioni: per un verso, il saldo non consente di determinare quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi e, per altro verso, tale saldo costituisce proprio il risultato di precedenti capitalizzazioni di interessi, che si intende neutralizzare. Aggiungono gli Ermellini che l'assenza degli estratti conto, per il periodo iniziale del rapporto, non è poi astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale.
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