Nullità del contratto quadro

Nullità del contratto quadro
Avv. Daniele Franzini   Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento (c.d. contratto quadro) è nullo se portante la firma del solo cliente e, conseguentemente, sono nulli anche i successivi contratti di investimento su di esso basati. Ciò in ragione del disposto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, secondo cui tale contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con la sentenza n. 5919/2016. Più in particolare, la Suprema Corte ha statuito che "vertendosi in tema di forma scritta sotto pena di nullità , in caso di formazione dell'accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l'una quale proposta e l'altra quale accettazione, siano formalizzate". Né, ad avviso della Corte, la stipulazione del contratto può essere desunta, per via indiretta, in mancanza della scrittura, da una dichiarazione sottoscritta dal cliente/contraente quale, ad esempio, "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi"; e ciò in quanto, la verifica del requisito della forma scritta ad substantiam si sposta, in siffatta ipotesi, sul piano della prova per testi che, sempre a giudizio della Corte, non può trovare ingresso in considerazione delle limitazioni all'ammissibilità di tale prova previste dagli artt. 2724 e segg. c.c. Per altro verso, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha escluso che "la validità del contratto quadro possa essere ricollegata alla produzione in giudizio, da parte della banca, del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto". Il ragionamento posto a sostegno di tale indirizzo si riassume nell'idea "che la produzione in giudizio da parte del contraente che non ha sottoscritto la scrittura realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto ex nunc, e non ex tun"; e ciò in quanto “far discendere la validità dell'ordine di acquisto dal perfezionamento soltanto successivo del "contratto quadro", non è pensabile, stante il principio dell'inammissibilità della convalida del contratto nullo ex art. 1423 c. La sentenza in disamina ha poi escluso che, ai fini della validità del contratto quadro, possa darsi rilievo alle operazioni svolte dalla banca sulla scorta di ordini di acquisto impartiti dal cliente (o equipollenti); e ciò in quanto "nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo". Vale la pena osservare che, così statuendo, la Corte di Cassazione ha dato discontinuità al principio espresso pochi anni prima dalla medesima sezione, secondo cui "l'obbligo di forma scritta è (…) rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto)” (Cass. Civ., Sez. I,  n. 4564 del 22.3.2012). Ora, l'orientamento di recente seguito dalla Suprema Corte con la sentenza in disamina si presta a notevoli critiche, poiché non sembra aver tenuto in debita considerazione la ratio dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, e cioè che la prescrizione della redazione per iscritto del contratto quadro di negoziazione deve intendersi quale forma di protezione in favore del cliente, a garanzia della piena conoscibilità, da parte dello stesso, delle regole della negoziazione, quali la tipologia del servizio, la forma degli ordini o la durata dell'accordo; sì che, con la sottoscrizione del contratto quadro, il cliente attesta la presa visione ed accettazione delle regole predette e non può successivamente dolersi della carenza della veste documentale per il solo fatto che manca la sottoscrizione della banca che vi ha dato esecuzione, non sottraendosi ai peculiari oneri del mandato assunto. Ad accrescere dubbi sulla "tenuta" del ragionamento posto a base della sentenza commentata soccorre, poi, l'abuso di diritto che si consuma ogni qual volta un investitore faccia valere una questione di nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, in forma distorta per trarne conseguenze "selettive", e cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); chiarissimo abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri.
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