NPL: le linee guida della Commissione Europea sulle "best execution" di vendita dei crediti non performing

NPL: le linee guida della Commissione Europea sulle "best execution" di vendita dei crediti non performing
La Commissione Europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2022/C - 405/01 le Linee guida per le Banche, sugli orientamenti concernenti una procedura “best execution” di vendita dei crediti deteriorati sui mercati secondari.
Contesto di applicazione delle linee guida

La diffusione del documento della Commissione Europea si inserisce in una situazione storica – economica caratterizzata da un mercato profondamente condizionato e compromesso dalla pandemia e dalla guerra Russia – Ucraina che, com’è noto, ha provocato una notevole contrazione dell’economia finanziaria, favorendo l’incremento dei crediti deteriorati presso i bilanci delle Banche.

È ampiamente riconosciuto che elevati livelli di NPLs, presso le Banche, generano un impatto negativo sul credito bancario, di talché la diffusione di un indirizzo univoco, finalizzato ad una circolazione dei crediti non performanti alle migliori condizioni (best execution), persegue l’ambizioso obiettivo di facilitare lo sviluppo del mercato secondario, ampliandone la portata, sulla base del continuo monitoraggio dei crediti non deteriorati. Inoltre, i principi individuati nel documento dalla Commissione forniscono uno schema di riferimento di base per una valutazione prudenziale dei portafogli NPLs.

Una delle maggiori priorità è, inoltre, quella di fornire un supporto tecnico ai soggetti che operano sul mercato secondario dell’UE, spesso privi di un’experience confacente alle transazioni di portafogli NPL.

La nuova strutturazione delle transazioni e il processo di selezione del portafoglio di NPL

La Commissione ha precisato che per “transazione di mercato” s’intende una procedura di “asta ampia” che contempla essenzialmente due fasi principali: una prima fase di offerta non vincolante e una seconda di offerta vincolante, cui segue la finalizzazione del portafoglio, escludendo potenzialmente dallo stesso alcuni NPLs non ammissibili perché non rispondenti ai criteri di selezione originari o in conformità ad una richiesta degli stessi investitori.

Ebbene, per l’elaborazione di un’adeguata strategia di recupero, è necessario operare ex ante una strutturata analisi del portafoglio  al fine di una chiara e strutturata identificazione dei crediti.

Altro fattore suscettibile di influenzare la strategia degli NPLs è il grado di sviluppo del relativo settore di servicing, in grado di ridurre in misura efficace i costi connessi al recupero dei crediti deteriorati.

Infine, è opportuno precisare, che le predette linee guida non sono al momento vincolanti. Tuttavia le autorità di vigilanza possono richiedere alle Banche di illustrare e motivare qualsiasi scostamento rispetto al loro contenuto.

Avv. Micol Marino

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