E' in corso di discussione e approvazione in Parlamento il disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario; il provvedimento, se confermato nelle sue disposizioni principali, conterrà importanti novità per i professionisti e per le strutture sanitarie. Vediamo quali.
In primo luogo, in tema di responsabilità civile, l'articolo 7 prevede il cosiddetto 'doppio binario': viene sancita la natura contrattuale della responsabilità a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e quella extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, nei rapporti con il medico, l'onere di provare l'elemento soggettivo (dolo o colpa) sarà posto a carico del paziente/danneggiato; non solo; la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti del professionista sarà, quindi, pari a 5 anni e non a 10, come nelle ipotesi di responsabilità contrattuale. Inoltre, il Legislatore “all'art. 8 “ conferma l'obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione, a carico di chi intendesse esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; esso, tuttavia, andrà svolto nelle forme di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile: si tratterà, quindi, di una consulenza tecnica preventiva affidata ad un perito, la partecipazione alla quale viene definita obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici, pena la condanna, qualunque sia l'esito del successivo giudizio, al pagamento delle spese di lite e ad una pena pecuniaria in favore della parte comparsa.
Sotto il profilo della copertura assicurativa, le aziende saranno obbligate a pubblicare, sul loro sito internet, la denominazione dell'impresa assicuratrice, indicando per esteso i contratti e le clausole assicurative. La copertura assicurativa viene confermata come obbligatoria per tutti i liberi professionisti, anche rispetto alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità della vigilanza e del controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad operare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria. La compagnia assicurativa, in particolare, assumerà un ruolo sempre più centrale: infatti, l'articolo 12 del disegno di legge prevede la possibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione, per promuovere la quale viene previsto un termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
Infine, si registrano novità anche in tema di nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi per responsabilità sanitaria. Nel provvedimento saranno contenute norme secondo le quali, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. Ma quali saranno le conseguenze concrete in caso di adozione definitiva del provvedimento? Così come formulate, le disposizioni introdotte sembrano aprire la strada ad una probabile tendenza dei danneggiati ad aggredire la sola struttura ospedaliera, nei cui confronti potranno invocare la natura contrattuale della responsabilità fatta valere, limitandosi ad allegare l'inadempimento; nei confronti del professionista, invece, appare sancito il superamento della figura della cosiddetta responsabilità da "contatto sociale", di fatto equiparata a quella contrattuale; per questi ultimi, infatti, viene chiaramente stabilito che risponderanno del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Avv. Flaviano Sanzari