Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 giugno 2016, ha rilevato la nullità della notifica telematica del titolo esecutivo effettuata nei confronti dell’ente debitore a causa della mancata indicazione nella relata di notifica del pubblico elenco dal quale era stato tratto l’indirizzo PEC del destinatario.
La questione è stata ritenuta rilevabile d’ufficio considerando che la nullità della notifica del titolo incide sul decorso del termine dilatorio ex art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, a mente del quale “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per questi motivi, il Giudice ha disposto il rinvio dell’udienza invitando il creditore procedente a dedurre sulla questione della nullità così come rilevata nel provvedimento.
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