Non può essere ritenuto responsabile un cittadino che denuncia una condotta scorretta di un dirigente comunale, che con il proprio comportamento ha ostacolato una pratica – anche se la domanda risarcitoria contro il medesimo comune non viene accolta – in quanto la contestazione deve apparire vera (requisito verità) al momento del fatto e non ex post dopo l’accertamento giudiziario. Inoltre, costituisce principio ormai affermato in giurisprudenza che i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorità competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengono scorretti o illegali (requisito pertinenza).
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 43139/17, ha in particolare statuito che la lettera inviata al Sindaco ed al magistrato della Corte dei Conti, con la quale l’imputato aveva inteso denunciare una condotta che riteneva scorretta, aveva un linguaggio contenuto e non aveva superato i limiti della pertinenza e della verità dei fatti esposti.
Precisamente, le parole utilizzate nella missiva risultavano rispettare il requisito della continenza e le contestazioni effettuate dal cittadino potevano essere considerate legittime (requisito verità), dal momento che il dirigente aveva agito senza avere i poteri, anche se non era stata accolta la richiesta di risarcimento intentata dal privato contro la Pubblica amministrazione.
Infatti, la circostanza che ex post l’azione amministrativa avesse dato esito negativo, non poteva assumere alcun rilievo, dal momento che, al tempo della denuncia, la contestazione appariva fondata e il Comune, anche se non era stato ritenuto punibile di responsabilità contrattuale, era stato comunque condannato per responsabilità precontrattuale.
Inoltre, per quanto riguarda la pertinenza, la Suprema Corte ha evidenziato che la lettera era stata indirizzata agli organi che avevano la funzione di controllo dell’operato del dirigente pubblico. In simili casi, giova sottolineare che la Corte Edu n.14881/03 ha affermato che i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorità competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengono scorretti o illegali.
Pertanto il linguaggio ed il contenuto della missiva in esame rispettava i parametri di continenza del linguaggio, pertinenza e verità nel momento della condotta, con la conseguenza che il ricorrente non può essere punibile ai sensi dell'articolo 51 codice penale.
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