Nelle s.r.l. le clausole di lock up hanno “vita lunga”

Nelle s.r.l. le clausole di lock up hanno “vita lunga”
Cade il tabù delle clausole statutarie di lock up che determinano l’intrasferibilità delle quote delle s.r.l. per oltre 2 anni senza consentire il diritto di recesso ai soci, che intendessero cedere la loro partecipazione. La recente massima n. 152, 17 maggio 2016, del Consiglio Notarile di Milano ha stabilito che solo una intrasferibilità assoluta delle quote, con un divieto della circolazione della partecipazione senza limiti ed eccezioni, costituirebbe una legittima causa di recesso del socio altrimenti “blindato” nella compagine sociale. La possibilità di introdurre divieti di circolazione anche più lunghi di 2 anni è prassi consolidata a livello parasociale ma non statutaria; tuttavia questa massima sdogana nello statuto le clausole di lock up di durata media lunga, senza incorrere nella gravosa conseguenza del recesso ad nutum, che sono funzionali al mantenimento della compagine sociale iniziale, almeno per un determinato periodo di tempo. Quindi via libera a clausole di intrasferibilità non assoluta, come potrebbero essere le clausole che facessero divieto di trasferire solo parte della partecipazione posseduta imponendo il necessario trasferimento dell’intera partecipazione o quelle che prevedessero il trasferimento solo a favore di determinate categorie di soggetti, o quelle che vietassero i trasferimenti con corrispettivi in natura o comunque diversi dal denaro. In tutte queste ipotesi, la disposizione statutaria che escludesse il recesso senza limiti di tempo -o comunque per un periodo di tempo superiore a due anni- sarebbe dunque legittima.
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