La responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) è stata ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 del c.c.; dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico scatta solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (colpa, danno, nesso causale), che il danneggiato ha l'onere di provare. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7394 del 14 giugno 2016, assumendo, tuttavia, una posizione consapevolmente non conforme al contrario orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in merito alla portata dell'art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), che, riferendosi all’art. 2043 c.c., vorrebbe solo escludere, secondo la Suprema Corte, l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura.
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