L’uscita della somma data a mutuo dalle casse dell’istituto di credito è ritenuta sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto

L’uscita della somma data a mutuo dalle casse dell’istituto di credito è ritenuta sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto
“La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. VI civile, con ordinanza n. 38884 del 7 dicembre 2021.
Quando si perfeziona il contratto di mutuo?

Secondo l’orientamento della Corte, cristallizzato dall’ordinanza in esame, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo la consegna della res mutuata al mutuatario non deve essere intesa solo come meccanico trasferimento della somma convenuta, essendo sufficiente, affinchè il contratto possa dirsi perfezionato, il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro.

Detta disponibilità avviene ogniqualvolta la Banca crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).

Il perfezionamento del contratto, sottolinea così la Corte, si configura anche quando l’importo erogato venga, anche parzialmente, costituito in deposito infruttifero destinato ad essere successivamente svincolato al corretto adempimento delle obbligazioni accessorie richieste dall’Istituto di Credito, e dunque di fatto non entri immediatamente nella disponibilità del Cliente.

Conclusioni

Alla luce di quanto sinora esposto, in presenza della dichiarazione di quietanza rilasciata a saldo, il contratto di mutuo può dirsi perfezionato come contratto reale avente effetti obbligatori e ha sempre valore di titolo esecutivo. Ciò detto, la circostanza che la res mutuata venga contestualmente vincolata in un deposito infruttifero a garanzia di determinati adempimenti connessi al contratto stipulato non fa venire meno la traditio res, ma, al contrario, documenta la disponibilità giuridica da parte del mutuatario delle somme di denaro, e dunque l’effettiva erogazione delle stesse.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori