I luoghi comuni offensivi non sono diffamatori

I luoghi comuni offensivi non sono diffamatori
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24065/2016, ha sensibilmente ridotto la portata diffamatoria di espressioni legate ai cosiddetti "luoghi comuni" e di alcune tipologie di affermazioni che, seppur munite di una evidente carica offensiva, non sono indirizzate a soggetti definiti o individuabili. Sulla base di tale assunto, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha convalidato l'archiviazione di un procedimento penale in materia di diffamazione. Il procedimento era nato in conseguenza di una serie di affermazioni, rilasciate da un intervistato nel corso di un noto programma radiofonico. L'indagato, infatti, aveva affermato che i veneti "sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati", proseguendo con frasi del tenore "poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto. Basta sentire l'accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino. Ne era scaturita una querela da parte di quattro veneti che si erano sentiti offesi come "abitanti, residenti e appartenenti alla comunità, alla Regione e al popolo veneto". La Cassazione, chiamata a decidere in merito alla suesposta controversia, sottoscrivendo il precedente giudizio del gip di Verona, ha definito "del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni ma prive di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili e ha, in più, sottolineato come "non integra il reato di diffamazione l'affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l'individuazione specifica, ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili a un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Il criterio dettato dai Giudici di Piazza Cavour, inoltre, non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari.
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