Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno contribuito a meglio delineare il perimetro di “legittimità” di una cessione di ramo d’azienda. Tra queste, la più recente (Cass. Civ. 1316/2017) ha stabilito come non possa aversi cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c. laddove non vengano trasferiti non solo beni strumentali e le risorse in senso tradizionale, ma anche e soprattutto il know how necessario per consentire all’unità ceduta di svolgere la propria funzione in maniera autonoma.
Anzi, la crescente importanza del know how all’interno dei processi aziendali è tale da rendere configurabile una cessione di ramo cosiddetta “leggera” ovvero una cessione dei soli lavoratori nella misura in cui questi siano portatori di una expertise particolare che consenta loro di svolgere la propria funzione aziendale anche una volta che il ramo sia stato reciso.
È da notare il cambio di paradigma. Si è infatti passati da una situazione in cui il trasferimento dei soli lavoratori veniva “istintivamente” visto come un licenziamento mascherato, ad un’altra in cui,
il capitale umano, munito del suo know how, è visto come portatore di conoscenze essenziali per il funzionamento dell’azienda o di un suo ramo.
Related Posts