Licenziamento sproporzionato: la corte chiarisce i regimi di tutela

Licenziamento sproporzionato: la corte chiarisce i regimi di tutela
Avv. Francesca Frezza In caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la "insussistenza del fatto" si configura solamente qualora - sul piano fattuale - possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, qualora si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità. Sulla scorta di tale principio la Corte di Cassazione con sentenza n. 31529 del 3 dicembre 2019 ha ritenuto corretta la sentenza della corte territoriale di Milano che aveva applicato il sistema sanzionatorio della legge n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, piuttosto che quello reintegratorio stabilito dal precedente comma 4. Il caso riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa che, impugnato il provvedimento, aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, ex art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 come novellata dalla legge n. 92 del 2012. La Corte territoriale aveva ritenuto realizzati dal lavoratore due dei tre addebiti disciplinari contestati dalla società (nella specie, l'ingiustificato rifiuto del trasporto di un pacco e l'abbandono del posto di lavoro per circa un'ora) ma, in assenza di ripercussioni sull'andamento aziendale e a fronte del contesto di elevata conflittualità in cui i comportamenti si sono innestati, ha ritenuto sproporzionato l'atto di recesso. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione. La Corte, nel respingere il ricorso, ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla Corte di Appello di Milano al fine di individuare la tutela applicabile, precisando che per accedere alla tutela reintegratoria devono ricorrere i due presupposti della “insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili". In assenza di tali requisiti, prosegue la Corte, va applicato il regime dettato dal comma 5, "da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale" (Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017). La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, infatti, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità; ne consegue che, ove il fatto, connotato da antigiuridicità, risulti accertato senza che la condotta sia punita dal c.c.n.l. con una sanzione meramente conservativa, non è configurabile la fattispecie di cui al citato comma 4, esulando da tale ambito la valutazione sulla proporzionalità della misura adottata. Insomma, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della I. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria c.d. forte (Cass. n. 23669 del 2014; Cass. n. 13178 del 2017; Cass. n. 25534 del 2018, Cass. n. 18823 del 2018).
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