Liberazione dell'immobile pignorato

Liberazione dell'immobile pignorato
L'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, entrato in vigore in data 4 maggio 2016 ed attualmente in fase di conversione in legge, ha modificato il quarto comma dell'art. 560 c.p.c., cambiando le modalità di esecuzione del provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato. A seguito della neo-introdotta modifica legislativa, il custode, nell'attuare il provvedimento del G.E., non è più tenuto all'osservanza delle formalità previste dagli articoli 605 e seguenti cod. proc. civ., e dunque a notificare il precetto di rilascio/preavviso di rilascio al debitore che occupa l'immobile pignorato e messo all'asta; ora è abilitato ad agire direttamente, avvalendosi, se necessario, della forza pubblica e nominando ausiliari ai sensi dell'art. 68 cod. proc. civ. La suddetta disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 59/2016.
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