Con sentenza n. 2118/2016 la sezione specializzata del Tribunale di Firenze, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta in ragione della collocazione della propria sede in un luogo diverso rispetto a quello in cui sarebbe stata compiuta l'attività illecita. In particolare si trattava di una controversia relativa a fattispecie lesiva di diritti di proprietà industriale integrante anche una lesione del diritto all’immagine del titolare dei diritti in questione. Proprio in virtù di questo il Tribunale, in perfetta linea con la giurisprudenza di Cassazione, ha chiarito che il foro competente in questi casi non può ritenersi (esclusivamente) quello del luogo in cui il convenuto danneggiante abbia la propria sede legale ma deve farsi riferimento anche al luogo in cui “i fatti sono stati commessi” (cfr. articolo 120, comma 6, c.p.i.). Nel caso di specie, quindi, la circoscrizione in cui il danneggiato abbia percepito il pregiudizio.
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