Avv. Francesca Frezza
Un lavoratore adiva il Tribunale di Napoli per veder dichiarata l’illegittimità del licenziamento irrogatogli per giusta causa per aver omesso di dichiarare, in sede di colloquio di assunzione, di essere stato condannato con sentenza irrevocabile di condanna antecedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro, avendo così leso il vincolo fiduciario tra le parti.
La società adiva la corte distrettuale di appello che confermava la sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro per aver riconosciuto l’illegittimità del licenziamento.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 febbraio 2020 n. 3076, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la decisione dichiarando la legittimità del licenziamento sul rilievo che alcune condotte particolarmente gravi costituenti reato, sebbene poste in essere prima dell’instaurazione del rapporto, possono integrare la giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, a seguito di una verifica da effettuarsi sia in astratto che in concreto, incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario.
La gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore condannato per gravi reati di evasione costituisce per la Corte di Cassazione una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.