La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12829 depositata il 22 maggio scorso, salva le start up dal test di operatività delle società di “comodo”, che sono veicoli “non operativi”, quando non svolgono un’effettiva attività commerciale e sono costituite, essenzialmente, per finalità di evasione ed elusione fiscale. La norma di riferimento è l’art. 30 della L. 724/1994, che individua proprio le società che sono da considerarsi “di comodo” in quelle che non superino il c.d. “test di operatività”, ovvero quelle che siano in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi. Il test di operatività si sostanzia in un raffronto tra la media dei ricavi e dei proventi rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate: se i primi non fossero in linea con l’investimento effettuato, ovvero al di sotto di una certa soglia (con riferimento ad un determinato esercizio), la società viene dichiarata “di comodo”. A questo punto, spetta alla società fornire la prova contraria e dimostrare la presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi e/o proventi, ovvero il raggiungimento della soglia minima e, dunque, il superamento del test.
L’esito negativo del test, tuttavia, come affermato dalla Cassazione, non rileva quando relativo ad una società in fase di start up. Nel caso esaminato, infatti, i risultati inferiori alle soglie erano dovuti alla circostanza che la verifica fosse stata compiuta in una fase (quella, appunto, di start up) per sua natura caratterizzata da uno squilibrio tra investimenti e ricavi. Circostanza, questa, non presa minimamente in considerazione dai due precedenti Giudici di merito che, al contrario, avevano basato il proprio convincimento sul mancato assolvimento, da parte dell’impresa, dell’onere di smentire la presunzione legale di non operatività data dal test.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato come, ai fini IVA, lo status di società di comodo non sia “permanente”, ma vada verificato ogni anno. Essendo il test riferito ad un determinato anno, la società che non l’abbia superato (limitatamente a quell’esercizio) non può essere automaticamente definita società di comodo. In sostanza, la presunzione di non operatività non si può applicare in modo assoluto ed estensivo con riguardo ad altri esercizi, in relazione ai quali il test non è stato eseguito.
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