Le Sezioni Unite delimitano i confini della perizia econometrica d’ufficio

Le Sezioni Unite delimitano i confini della perizia econometrica d’ufficio
“In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che si tratti dei fatti principali che è onere della parti allegare (…) può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che gli stessi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e  delle eccezioni che è onere delle parti provare”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, 1 febbraio 2022, con sentenza n. 3086.

Traendo principio dalla definizione di consulente tecnico di ufficio come “Colui che, pur nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell’esercizio del suo ufficio e ne integri l’operato, rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”, la Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, traccia il perimetro dei poteri di accertamento e di indagine documentale demandati al CTU.

Di particolare interesse quanto statuito, in parziale deroga ai principi esposti nella sentenza n. 3086/2022, con riferimento alla CTU contabile: la Corte, in proposito, precisa che il CTU chiamato a redigere la perizia econometrica può acquisire anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a provare i fatti dedotti in causa anche se essi siano volti a provare i fatti principali, prescindendo dall’attività di allegazione delle parti.

Per tutti, la violazione dei principi di diritto sopra esposti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte, laddove vi sia l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda, o l’acquisizione di documenti che accertino fatti principali non rilevabili d’ufficio e di nullità assoluta, nel caso in cui il CTU accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, in violazione del principio della domanda.

Avv. Michela Chinaglia

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