Le opzioni put nei patti parasociali sono sempre nulle?

Le opzioni put nei patti parasociali sono sempre nulle?

E' nulla ai sensi dell'articolo 2265 del Codice civile per violazione del patto leonino l'opzione put (e cioè l'impegno irrevocabile di acquisto in capo ad Alfa, qualora Beta intenda vendere la sua partecipazione nella società di cui entrambe sono socie) inserita in un patto parasociale che comporta una "costante" e "assoluta" esclusione del socio titolare della put dalle perdite o dagli utili.

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 636 del 19 febbraio 2016), detta i principi cardine che consentono di pattuire a livello parasociale le exit societarie mediante le opzioni put, tornando su un tema, il cui unico precedente di legittimità risale al 1994 (Cassazione n.8927/94),private equity e capitale di rischio). Il prezzo fisso della cessione della partecipazione determinata nell'ammontare pari all'investimento compiuto o determinabile avendo come parametro l'investimento medesimo, la durata dell'opzione illimitata o corrispondente al periodo di permanenza del socio nella società sono elementi che fortemente possono comportare l' esclusione "costante" ed "assoluta" dalle perdite del socio titolare dell'opzione pone e, quindi, la nullità dell'opzione.

Tuttavia, in presenza di questi ultimi elementi l'ancora di salvezza è determinato dal fatto che l'accordo sia comunque connotato da una sua meritevolezza che tenga conto dell'interesse primario della società e non miri ad annientare il rischio di impresa a favore del socio che non risponderà in maniera "costante" ed "assoluta"

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