“L’avviso di cui all’art. 543 comma 5 c.p.c. andrebbe notificato esclusivamente dall’Ufficiale Giudiziario e tale avviso perfeziona il pignoramento”. Questo il principio stabilito dal Parere del Ministero della Giustizia - POS. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022.
Il novellato articolo 543 comma 5 c.p.c., che come noto disciplina la forma del pignoramento presso terzi, recita: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
Il parere in esame evidenzia come l’attività prescritta dai commi novellati onera il creditore istante di notificare al debitore e al terzo un avviso volto a comunicare il progredire dell’iter processuale ovvero l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
L’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo è stato, difatti, propriamente accostato processualmente all’avviso ex art. 498 c.p.c. (avviso ai creditori iscritti), adempimento di cui è onerato il creditore che abbia incardinato una procedura esecutiva immobiliare, e che, notoriamente, viene comunicato ai creditori muniti di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri sull’immobile staggito tramite attività di notifica di tipo ordinario (e non tramite UNEP), non essendo lo stesso qualificato come atto dell’esecuzione.
Il Ministero della Giustizia ha ritenuto di intervenire in merito alla corretta qualifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi per disciplinare definitivamente le modalità di comunicazione ai terzi, che la novella non chiarisce espressamente, senz’altro al fine di facilitare un importante passaggio del processo esecutivo mobiliare ed agevolare in tal modo l’attività dei professionisti onerati dell’esecuzione dell’adempimento.
Sul punto il Ministero ha dunque chiarito che l’avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. deve essere qualificato come atto dell’esecuzione, e come tale notificato tramite gli Uffici UNEP trattandosi di adempimento chiamato a perfezionare la procedura stessa del pignoramento presso terzi.